Con questa singolare motivazione il giudice Giuseppe Limongelli ha bocciato l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo. La decisione ha scatenato polemiche tra gli avvocati: la magistratura fa ostruzione al processo civile telematico
“Un giudice, per decidere, usa sottolineare ed utilizzare brani rilevanti dei documenti, nonché - questo giudice - piegare le pagine dei documenti così da averne pronta disponibilità quando riflette sulla decisione”. E ancora, “non può un giudice sottolineare lo schermo del computer, ovvero porre orecchiette allo schermo del computer per segnalare le pagine rilevanti dei documenti”. E' la singolare e testuale motivazione con la quale, lo scorso 8 aprile, un giudice togato della I sezione del tribunale civile di Busto Arsizio, Giuseppe Limongelli, ha respinto una richiesta di “concessione provvisoria di esecuzione dell'ingiunzione”.
La vicenda riguarda un'opposizione a decreto ingiuntivo. Il creditore aveva presentato al Tribunale la richiesta di concessione di provvisoria, depositando per via telematica la comparsa di risposta e i documenti allegati: proprio come prevede la legge.
Ma Limongelli, oltre ad eccepire che “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo, ma non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova”, ha aggiunto la chiosa di cui sopra, rigettando il ricorso, ed ordinando al creditore di depositare in cartaceo i documenti e la comparsa.
La decisione ha scatenato aspre polemiche nel mondo degli avvocati, che da tempo denunciano l'ostruzionismo di buona parte della magistratura contro il processo civile telematico. E negli ultimi giorni, l'ordinanza del giudice Limongelli è stata già oggetto di ben due convegni organizzati a Pordenone e Messina dagli studiosi dell'informatica giuridica.
“Sorvolando sull'automatica e scontata ironia che scaturisce dalla lettura dell'ordinanza – osserva l'avvocato Fabrizio Sigillò, docente di Informatica giuridica presso la Scuola superiore per le professioni forensi dell'Università Magna Graecia di Catanzaro – non si può fare a meno di manifestare la comprensibile preoccupazione che discende da quell'utilizzo personalizzato e da un'applicazione localizzata di un potere che la legge certamente consente (cioè, la possibilità del giudice di richiedere la produzione in cartaceo, ndr), ma a cui significativamente affida carattere eccezionale: tanto da imporre una specifica motivazione di sostegno. E tale, evidentemente, non appare quella evidenziata dal giudice di Busto Arsizio, che invoca l'impossibilità di procedere all'esame dei contenuti del fascicolo processuale secondo le proprie usanze”.
Ma per Sigillò, “la preoccupazione per alcuni episodi specifici, non può minare in alcun modo il futuro del processo civile telematico ed il suo ulteriore ampliamento, già in parte esteso all'ambito tributario e ormai prossimo all'attuazione anche nel settore amministrativo”.
Dopo anni di sperimentazione e un lungo rodaggio, la norma che ha esteso a gran parte dell'attività processuale l'obbligo di deposito telematico, era entrata definitivamente in vigore il 30 dicembre 2014. E sedici giorni dopo, un collegio di giudici della sezione fallimentare del Tribunale di Milano – che per inciso, su autorizzazione del ministero, aveva attivato il processo telematico sin dal primo luglio 2011 – aveva condannato a 5mila euro di danni, per “responsabilità aggravata”, una delle parti che aveva correttamente depositato la memoria attraverso il sistema informatico, omettendo di consegnare anche una copia cartacea “di cortesia”, richiesta ai sensi da un protocollo di intesa interno e quindi non obbligatorio.
?
Non è un mistero che in passato ampi settori della magistratura abbiano contrastato l'introduzione del processo telematico. Basti ricordare il documento ufficiale dell'Anm del 28 febbraio 2014, in cui si segnalava che l’esigenza di consultare tutti i documenti sul terminale avrebbe comportato seri rischi per la salute dei magistrati. E successivamente, la presa di posizione del Csm del 12 giugno dello stesso anno, che invocava il mantenimento anche su supporto cartaceo dei fascicoli per un adeguato lasso temporale, il cosiddetto doppio binario, motivandolo con l'insufficienza di risorse umane e materiali.??
In relazione ai fatti esposti nell'articolo pubblichiamo la rettifica del Presidente del Tribunale, dott. Edoardo d’Avossa e del Presidente Vicario del Tribunale, dott. Carmelo Leotta. Leggi quiAggiornamento del 29 aprile 2016, ore 12,37:
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio, presa notizia dell’ordinanza con la quale il Giudice Limongelli del Tribunale di Busto Arsizio ha motivato con plastica e colorita immagine, secondo il suo inconfondibile stile, la difficoltà di costruzione del proprio convincimento con il processo civile telematico, sente il dovere di precisare che le reazioni critiche e ironiche apparse sugli organi di stampa hanno erroneamente collegato quelle affermazioni alla decisione negativa rispetto alle attese di una parte in causa. In realtà, l’ordinanza non ha negato un diritto per il pittoresco modo di lavorare del giudice né ha riguardato il merito della causa che ancora deve essere decisa. Riconoscendo al dottor Limongelli doti di gran lavoratore e di magistrato imparziale, le critiche che gli sono pervenute sono ingenerose; tuttavia la sua usanza di lavorare con i fascicoli di carta non spiega alcun effetto nella progressiva attuazione del processo civile telematico che è pienamente assimilato nel Protocollo firmato tra Ordine degli avvocati e Presidente del Tribunale di Busto Arsizio.
Avv. Angelo Proserpio
Presidente dell’Ordine Avvocati di Busto Arsizio