
Va subito premesso che il giornalista, nel momento in cui viene in possesso di notizie di rilevante interesse pubblico, le deve pubblicare, anche se questo talvolta significa correre il rischio di essere incriminati per pubblicazione arbitraria di atti coperti dal segreto. È infatti un’insopportabile ipocrisia quella di far ricadere sul giornalista la responsabilità della divulgazione di atti che dovrebbero rimanere riservati. Non è il cronista il custode dei segreti, bensì la magistratura e anche i pubblici ufficiali preposti a tale compito. Inoltre, la disciplina in materia di pubblicabilità degli atti giudiziari è ispirata unicamente dal bisogno di garantire il buon funzionamento della giustizia, e di evitare che l'imparzialità del giudice sia minata dalla conoscenza anticipata di atti che per legge non dovrebbe conoscere. Considerato che impedire ai giudici di leggere i giornali sarebbe una misura quantomeno oscurantista, il governo ha trovato una soluzione dignitosa del problema. Vediamo nel dettaglio in che cosa consiste.
Le nuove norme impediranno che le intercettazioni penalmente irrilevanti e quelle inutilizzabili siano trascritte e riportate nel relativo verbale delle operazioni della polizia giudiziaria. Che cosa accadrà quindi, concretamente, quando l'ufficiale di polizia giudiziaria si troverà ad ascoltare una conversazione non rilevante ai fini investigativi? La nuova norma prevede l’obbligo di redigere una breve annotazione nella quale riassumere in poche battute il tenore della telefonata. L'annotazione verrà inviata al pubblico ministero il quale deciderà se trascriverla o no. Ma, e questa è una delle principali novità, l’ultima parola non spetterà più al pubblico ministero bensì al Gip.
Ed eccoci così arrivati all’ambito più interessante della nuova disciplina, che ha abrogato i commi da 5 a 8 dell’articolo 268 del codice di procedura penale, quelli che prevedono la cosiddetta udienza di stralcio, dove il Gip, oggi, ha il potere di escludere soltanto le intercettazioni “manifestamente irrilevanti”. Attualmente, infatti l’udienza di stralcio prevede un debolissimo contraddittorio in favore dei difensori e una limitata capacità del Gip di incidere sulla formazione del fascicolo del pubblico ministero. In definitiva, il pubblico ministero è il dominus delle intercettazioni e del loro uso. Le nuove norme, invece, specificando meglio l’articolo 268 c.p.p., hanno l’innegabile pregio di instaurare un contraddittorio effettivo tra accusa e difesa nel momento di chiedere al Gip quali intercettazioni far entrare nel fascicolo del pubblico ministero e quali no. Infatti, sarà data al Gip l’ultima parola sulla rilevanza delle intercettazioni, introducendo, in buona sostanza, una sorta di incidente probatorio mascherato da udienza stralcio.
Infatti, il Gip, sentite le parti, si esprimerà con ordinanza, de plano o a seguito di udienza camerale (nei casi più complessi), e - ecco la grandissima novità per la stampa - ancora prima della chiusura delle indagini preliminari e senza che sia stata emessa ordinanza di misura cautelare, cadrà totalmente il segreto sul materiale penalmente rilevante acquisito con ordinanza.
La novità è indubbiamente di grande interesse per la cronaca giudiziaria. Infatti, oggi avviene una desecretazione anticipata soltanto quando è emessa una misura cautelare, per l’ovvia ragione che deve essere notificata all’imputato. Con le nuove norme, basterà l’ordinanza di acquisizione del Gip per rimuovere il segreto sul materiale oggetto di intercettazione acquisito. Quindi, ciò si verificherà in un numero più vasto di casi. In sostanza, aumenterà il materiale sul quale basare la cronaca giudiziaria. Pertanto i giornalisti potranno continuare a raccontare le indagini e le relative intercettazioni ancora prima di quanto non avvenga oggi, in un numero maggiore di casi e senza commettere alcun reato.
Ovviamente, lo schema di decreto legislativo non è senza difetti (appare molto grave, per esempio, concedere soltanto cinque giorni al difensore per interloquire sulle intercettazioni), ma riesce comunque a raggiungere l’obiettivo di evitare che tutte le comunicazioni intercettate, soprattutto quelle penalmente irrilevanti, confluiscano nel fascicolo del pubblico ministero.
Altri sostengono che la stampa non potrà più pubblicare trascrizioni di pubblico interesse, se penalmente irrilevanti. Anche questa obiezione non è del tutto corretta. Sebbene le nuove norme prevedano l’impossibilità da parte del pubblico ministero di trascrivere le intercettazioni ritenute penalmente irrilevanti o inutilizzabili nel processo e l’impossibilità per gli avvocati di ottenere copia delle trascrizioni delle intercettazioni, si deve tener conto di un altro fatto molto rilevante: gli avvocati avranno il diritto di ottenere il versamento su supporto informatico di tutto il materiale intercettato, rilevante e non. Quindi, sia pubblico ministero sia avvocati potranno ascoltare tutte le intercettazioni. Di conseguenza, alla stampa potranno continuare a pervenire per vie traverse le stesse informazioni di oggi, e non più sotto forma di sgrammaticati brogliacci o di asettici verbali delle operazioni, ma di interessantissimi cd-rom con la viva voce degli intercettati.
Dunque, molto allarme sulla limitazione della libertà di stampa insita nello schema di decreto legislativo sulle intercettazioni è quantomeno esagerato. Ma alcune critiche sono certamente fondate. Perché un punctum dolens c’è: una parte di intercettazioni che oggi viene a conoscenza della stampa in modo legale, non arriverà più. Infatti, il materiale scartato sia dall’accusa sia dalla difesa finirà in uno speciale archivio segreto tenuto dal PM, per poi essere distrutto. Ebbene, per le intercettazioni scartate non potrà mai esserci la desecretazione, nemmeno a indagini concluse. E il giornalista che riuscirà a venire in possesso di materiale di questo tipo, dovrà accettare di commettere un reato se vorrà pubblicarlo.
Per quanto riguarda la difesa, complessivamente, nonostante alcune imperfezioni, la nuova disciplina dovrebbe riuscire ad assicurare maggiore partecipazione alla valutazione del materiale oggetto di intercettazione e più rispetto per la privacy dei soggetti estranei alle indagini.
*Andrea Di Pietro è un avvocato e coordinatore dell'Ufficio di Assistenza Legale di Ossigeno per l'Informazione