Le trattative per le nomine di Stato proseguono sui tavoli politici e attorno ai tavoli politici, luoghi affollati e velenosi dov’è complicato ratificare accordi. Cardare la lana del potere è mestiere sfiancante. La presidente Giorgia Meloni deve accogliere o respingere i capricci degli alleati Silvio Berlusconi e soprattutto Matteo Salvini, ma deve pure agire in un groviglio di procedure, riletture e parecchie norme. Ciò non va sottovaluto in particolare per le aziende quotate in Borsa. Per esempio merita una attenta riflessione il probabile trasloco di Stefano Donnarumma da Terna a Enel col grado di amministratore delegato, va stabilita con precisione la sua compatibilità rispetto alle leggi sulle cosiddette “porte girevoli” (pantouflage) che limitano i passaggi dal settore pubblico al privato. Terna gestisce la rete elettrica su concessione e dunque svolge un “servizio pubblico” in un regime di monopolio regolato dall’Autorità per l’energia e indirizzato dal ministero per le Imprese (ex Sviluppo Economico), mentre Enel è un rilevante operatore di mercato che subisce la gestione di Terna a sua volta determinata dal governo.
La cornice normativa è l’articolo 53 comma 16ter del decreto legislativo 165/01: «I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti». L’articolo 21 del decreto legislativo 39/13 ha equiparato gli esterni ai dipendenti e dunque riguarda anche l’amministratore delegato.
Il decreto legge 14/22 (articolo 5 bis, comma 2), emanato dal governo Draghi per fronteggiare la grave crisi energetica acuita dalla guerra in Ucraina, ha ampliato la parte di “servizio pubblico” di Terna con la previsione di ulteriori vincoli governativi: «In caso di adozione delle misure finalizzate a ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico ai sensi del comma 1, la società Terna Spa predispone un programma di massimizzazione dell'impiego degli impianti di generazione di energia (…) La società Terna Spa trasmette con periodicità settimanale al Ministero della transizione ecologica e all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente un programma di utilizzo degli impianti di cui al primo periodo ed effettua il dispacciamento degli impianti medesimi, nel rispetto dei vincoli di sicurezza della rete, in modo da massimizzarne l’utilizzo».
Donnarumma non è soltanto un candidato di Meloni, è anche un elemento che regge l’architettura delle nomine: se non dovesse riuscire a lasciare Terna, l’ipotesi di una donna a capo di una quotata sarebbe in calo oppure, anziché a Enel, potrebbe spostarsi altrove modificando i fragili equilibri. Al tavolo politico, ogni tanto, conviene chiamare un giurista. Almeno per non avere dubbi.
La spiegazione di Terna
Fonti legali vicine a Terna specificano: “L’ipotesi che l’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 si possa applicare all’Amministratore Delegato di Terna, Stefano Donnarumma, è destituita di ogni fondamento giuridico. L’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, che disciplina il c.d. pantouflage, non riguarda infatti soggetti che hanno avuto rapporti di lavoro subordinato con società quotate, quale Terna, e ciò in ragione del richiamo esplicito contenuto nella citata norma all’art. 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo che ricomprende nell’ambito di applicazione solo le amministrazioni pubbliche propriamente dette anche qualificate come enti pubblici non economici. Lo stesso art. 53, comma 16-ter, fa riferimento espressamente al “rapporto di pubblico impiego” che è solo quello “…alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche…”, come puntualmente previsto dal comma 1 dell’art. 1 sempre del decreto legislativo in questione. Anche il riferimento al ruolo di concessionario di Terna non rileva ai fini della applicabilità del pantouflage non essendo espressamente richiamato nella normativa vigente. Altrettanto non pertinente è il riferimento al decreto legge 14/22 che stabilisce le misure da adottare per l’emergenza energetica, ribadendo il ruolo di Terna in attuazione delle indicazioni del Governo e dell’Arera”.