(le valutazioni sono relative al ddl s1905 in discussione al Senato, compresi quindi gli emendamenti della Commissione VII del Senato)
Comitato etico
Tutti gli atenei, per evitare situazioni di conflitto di interesse o per eliminare quelle esistenti nonché per gestire le risorse in maniera trasparente, dovranno adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge un codice deontologico.
Carica del Rettore
Il Rettore non potrà essere eletto per più di due mandati per un massimo di otto anni complessivi, o per un massimo di sei anni nel caso di un unico mandato. Al momento, invece, non è previsto alcun limite.
Separazione delle funzioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico
Al momento vi è confusione tra le funzioni e le competenze specifiche di questi due organi universitari. Dopo l'approvazione della legge, il Senato accademico avrà la competenza a formulare proposte e pareri in materia di didattica e ricerca, di attivazione o disattivazione di corsi e sedi.
Il Senato, inoltre, può proporre una mozione di sfiducia del rettore (non prima, però che siano trascorsi almeno due anni dall'inizio del suo mandato e con una maggioranza di almeno tre quarti dei sui componenti), ed esprimere parere sul bilancio di previsione annuale e triennale, nonché sul conto consuntivo dell'università.
Il Consiglio di amministrazione avrà il compito di approvare la programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, quello di vigilare sulla sostenibilità finanziaria delle attività di ricerca e di deliberare sull'attivazione e la sospensione di corsi e sedi. Questo organo sarà composto al massimo da undici membri, inclusi il rettore e una rappresentanza elettiva degli studenti. Di questi membri almeno tre (due nel caso di un cda meno numeroso) devono essere esterni all'ateneo (al momento tutti i membri sono rappresentanti interni dell'università).
Il direttore generale
Al posto dell'attuale direttore amministrativo ci sarà un direttore generale con responsabilità dirette (per esempio la firma del bilancio), anche se sulla base di indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione. Avrà un contratto di lavoro a tempo determinato non superiore a quattro anni, rinnovabile.
Nucleo di valutazione
Aumenterà la sua forza come organo di valutazione. Sarà composto da persone in prevalenza esterne all'università (adesso sono per lo più interne) e da una rappresentanza elettiva degli studenti. Avrà il compito di valutare e verificare la qualità e l'efficacia della didattica e dell'attività di ricerca (novità) svolta dai dipartimenti, nonché dell'adeguatezza del curriculum dei docenti.
Anvur
L'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario valuterà periodicamente le università dal punto di vista della gestione economica e finanziaria, dei risultati, della trasparenza e della promozione del merito secondo criteri di qualità. Una valutazione negativa può compromettere l'erogazione dei fondi previsti da parte del ministero. Per quanto riguarda la valutazione degli atenei è prevista l'introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato. Lo scopo è verificare il possesso, da parte delle università, dei requisiti necessari all'attività didattica e di ricerca, nonché della sostenibilità economico-finanziaria.
Valutazione dei docenti
I docenti dovranno certificare l'effettivo svolgimento dell'attività didattica, che non potrà essere inferiore alle 350 ore (lezioni, esercitazioni, ricevimento studenti, e così via) in regime di tempo pieno, e 250 in regime di tempo definito. Quei docenti che riporteranno una scarsa valutazione, da parte dell'università e dell'Anvur, potrebbero non beneficiare dello scatto di stipendio - passato da biennale a triennale - e non potranno fare parte delle commissioni di valutazione degli altri docenti e dei progetti di ricerca.
Modalità di reclutamento nazionale
Il testo introduce il superamento dell'esame di abilitazione nazionale, che sarà indetto ogni anno, per diventare professore di prima fascia (associato) e di seconda fascia (ordinario). L'abilitazione viene attribuita a prescindere dal numero di docenze a disposizione. Le assunzioni da parte delle università procederanno poi attraverso concorsi pubblici.
Ricercatori
I ricercatori saranno esclusivamente a tempo determinato, con un contratto triennale rinnovabile solo una volta. Al termine del secondo mandato potranno partecipare all'esame di abilitazione nazionale e successivamente concorrere per un posto da professore nell'ateneo di provenienza o in un altro ateneo. Gli attuali ricercatori a tempo indeterminato potranno allo stesso modo partecipare all'abilitazione nazionale.
Riorganizzazione delle università
Le facoltà o scuole, enti di raccordo e coordinamento di diversi dipartimenti, non potranno essere più di dodici per ogni ateneo. Inoltre, le singole università, per far fronte a situazioni di dissesto economico, potranno fondersi o federarsi tra loro anche limitatamente a specifici settori di attività. La federazione può avere luogo anche tra università ed enti o istituzioni non universitarie. Ciò deve avvenire sulla base di un progetto approvato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, insieme con il Ministero dell'Economia, dietro parere positivo dell'Anvur.
Fondo per il merito
Il testo introduce il Fondo per il merito destinato a erogare direttamente agli studenti borse di studio e prestiti eccellenti (secondo una quota determinata dai risultati accademici), da restituirsi in relazione al reddito percepito. I premi saranno assegnati tramite prove nazionali standard per il primo anno di università, e mediante criteri di valutazione del merito negli anni successivi.