Politica
29 novembre, 2013

"Le leggi sul finanziamento ai partiti sono incostituzionali"

E' quanto sostiene il procuratore della Corte dei Conti De Domenicis, che ha sollevato la questione di legittimità in occasione dell'ultima udienza del processo all'ex tesoriere della Margherita Luigi Lusi. "Il referendum è stato ignorato"

Per venti anni la politica italiana ha sostanzialmente eluso il risultato del referendum del 1993, mantenendo il finanziamento pubblico ai partiti bocciato nelle urne dalla stragrande maggioranza degli elettori. Per questo motivo tutte le leggi che dal 1997 ad oggi hanno regolato la materia vanno dichiarate incostituzionali in quanto viziate da «evidente arbitrarietà ed irragionevolezza». A sostenerlo è il procuratore regionale per il Lazio della Corte dei conti, Angelo Raffaele De Dominicis, che ha sollevato in via incidentale la questione di legittimità costituzionale delle norme in questione.

L'occasione è stata l'ultima udienza del processo per danno erariale all'ex tesoriere della Margherita Luigi Lusi, per il quale De Dominicis ha chiesto la condanna alla restituzione integrale dei 22,8 milioni sottratti alle casse del partito. Lusi, tramite i suoi difensori, gli avvocati Guido Romanelli, Luca Petrucci e Renato Archidiacono, si è invece dichiarato responsabile solo per i 16,5 milioni che, con una ordinanza dello scorso 13 giugno, il collegio presieduto dal giudice Ivan De Musso gli aveva ordinato di restituire all'Erario. I giudici hanno respinto tutte le istanze di rinvio avanzate dal collegio difensivo, hanno preso atto che le trattative tra Lusi e il ministero dell'Economia per la restituzione dei 16,5 milioni non sono andate a buon fine e si sono riservati di decidere nel merito sia sull'entità del “risarcimento” dovuto da Lusi allo Stato italiano, sia sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale. Dal processo è stata invece esclusa la Margherita che, tramite l'avvocato Fabio Cintioli, aveva sollevato l'eccezione di giurisdizione, sostenendo l'incompetenza del giudice contabile a decidere sulla materia e il diritto della Margherita ad agire contro Lusi per ottenere la restituzione di quanto indebitamente sottratto per poi restituirlo allo Stato. I giudici hanno ritenuto l'eccezione infondata, estromettendo la Mergherita, il cui intervento sarebbe stato ammissibile solo se a supporto della posizione dell'accusa.

Ma a tenere banco è stata soprattutto la questione di legittimità costituzionale delle norme sulle erogazioni pubbliche ai partiti. Le leggi che dal 1997 al 2012 hanno «introdotto, facendo ricorso ad artifici semantici, il rimborso elettorale ai partiti al posto del finanziamento pubblico», ha argomentato De Dominicis, «vanno ritenute apertamente elusive e manipolative del risultato referendario dell'aprile 1993». Secondo il procuratore regionale, le leggi sono anzitutto contrarie all'articolo 75 della Costituzione che «vieta il ripristino della normativa abrogata mediante referendum, quale massima espressione della sovranità popolare: i privilegi abrogati nel 1993 sono stati reintrodotti con “disposizioni camuffate” del medesimo tenore». La stessa legge numero 96 del 2012, secondo De Dominicis, «ha malamente abrogato le precedenti disposizioni sui rimborsi elettorali al solo fine di obliterare le possibili questioni di costituzionalità». Se è infatti vero che la disciplina del 2012 ha introdotto un sistema misto di finanziamento in parte pubblico e in parte privato, ha proseguito il pm, «permane il quadro improponibile di contribuzione alla politica con l'elargizione del 70% erogato dal fondo di rimborso per le spese elettorali e con il restante 30% relativo all'autofinanziamento. Il quale, tuttavia, deriva da erogazioni liberali da parte di privati che, per questo, beneficiano di detrazioni fiscali addossate al bilancio statale».

Il procuratore regionale ha puntato il dito anche contro la “mille proroghe” del 2006 che ha attribuito ai partiti il diritto di percepire «i famigerati “rimborsi elettorali” per i cinque anni successivi anche dopo lo scioglimento anticipato della legislatura. Le elezioni anticipate del 2008 si sono così rivelate un grande “affaire” per i partiti che nei tre anni successivi hanno incassato il doppio di quanto loro dovuto, senza contare che alcuni partiti, come la Margherita, hanno percepito introiti contributivi anche dopo la loro estinzione o fusione con altre forze politiche». Insomma, per il procuratore De Dominicis «si può fondatamente parlare di sperpero di denaro pubblico e di violazione delle più elementari regole di giustizia e di democrazia: i rimborsi sono stati vere e proprie regalie concesse a partiti defunti o privi di rappresentanza parlamentare».

I “rimborsi” ai partiti sarebbero anche contrari all'articolo 81 della Costituzione in quanto «sia il principio del pareggio di cassa che il patto di stabilità esterno appaiono ostili al mantenimento di spese automatiche estese a più esercizi nel caso in cui queste non si mostrino giustificate da esigenze di straordinarietà ed urgenza». Per De Dominicis le spese per i rimborsi elettorali, dopo il primo anno, devono quindi «ritenersi affette da nullità assoluta per inesistenza del titolo giuridico e, nel caso di mancata rappresentanza elettorale, addirittura per inesistenza fisica del soggetto legittimato al beneficio economico».

Resta la violazione del principio di uguaglianza. «Gli articoli 3 e 49 della Costituzione», ha ricordato il procuratore regionale, «proclamano la “par condicio” tra i partiti e dei cittadini che, tramite essi, intendono concorrere a determinare democraticamente la politica nazionale». Ebbene, secondo De Dominicis, a partire dal 2006, il meccanismo del rimborso quinquennale «è stato uno strumento di discriminazione tra i partiti, e quindi dei cittadini, perché la posizione di vantaggio di alcuni di essi veniva, dopo il primo anno, consolidata nel tempo, anche grazie alla maggiore contribuzione pubblica, con materiale alterazione del gioco democratico».

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