Politica
20 marzo, 2026Nessuna volontà di ridimensionare la magistratura o assoggettarla alla politica, spiega Guido Corso, amministrativista e docente universitario, schierato per il Sì
Separazione delle carriere dei giudici e dei pubblici ministeri; istituzione di un Csm per i giudici e uno per i pubblici ministeri; sostituzione dell’elezione con il sorteggio per la formazione dei Csm; trasferimento del potere disciplinare sui magistrati da una Commissione del Csm a una Alta Corte disciplinare. Sono queste le novità introdotte dalla legge costituzionale che è sottoposta a referendum. Ciascuna di essa ha le sue ragioni.
La separazione delle carriere è imposta dalla Costituzione vigente. Se ogni processo deve svolgersi nel contraddittorio fra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale (art. 111 Cost.), non può il giudice essere “collega” di una delle parti (il magistrato del pubblico ministero) né può il Csm ospitare giudici e pubblici ministeri – una delle parti del processo – escludendo l’altra (l’imputato e il suo difensore). Che diremmo se il Csm fosse invece composto da giudici e da avvocati penalisti, e ne fossero esclusi i pubblici ministeri?
La parità delle parti nel processo penale – la loro equidistanza dal giudice – è richiesta dall’attuale articolo 111 della Costituzione riformulato nel 1999, in conformità alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (che vincola il legislatore nazionale). La convenzione riconosce al singolo il diritto a un Tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge (articolo 6) e la stessa cosa prevede il patto internazionale dei diritti civili e politici (articolo 14).
L’articolo 111 della Costituzione sul giusto processo rappresenta a sua volta lo sbocco del processo accusatorio, come è configurato dal codice di procedura penale del 1988. Un processo fondato sulla distinzione fra chi formula l’accusa e chi giudica su di essa: a differenza del precedente codice del 1930. Il dibattimento era preceduto da una fase istruttoria improntata alla segretezza in cui il pm era in parte organo dell’accusa, in parte giudice, abilitato ad adottare provvedimenti di cattura senza necessità di convalida da parte del giudice (e il giudice istruttore era in parte giudice, e in parte pm); e il giudizio era largamente condizionato dalle risultanze di un’istruttoria segreta. A modifica del sistema vigente, in cui i componenti del Csm vengono eletti dai giudici e dai magistrati del pm, la legge di riforma prevede che due terzi dei componenti di ciascuno dei due consessi siano sorteggiati, rispettivamente tra magistrati giudicanti e magistrati requirenti, «nel numero e secondo le procedure previste dalla legge» (così il nuovo art. 104 Cost.).
È una regola molto criticata dagli avversari della riforma. Ma il sorteggio è il criterio che l’Associazione nazionale magistrati ha sottoposto al voto dei suoi iscritti in una sorta di referendum tenuto nel 2022. Anche se la proposta non è passata, il 40 per cento dei 4275 magistrati che hanno partecipato alla votazione si è espresso a favore dei sorteggi. Perché? Perché hanno ritenuto che questo fosse il solo rimedio al malcostume invalso nella prassi: la spartizione dei posti direttivi giudicanti e requirenti tra le diverse associazioni di magistrati, un accordo che ignora spesso il criterio del merito e scoraggia i magistrati non allineati dal concorrere per quei posti.
Che succederebbe, si è obiettato, se il sorteggio fosse usato per la formazione di ciascuna delle Camere o dei Consigli regionali? L’obiezione avrebbe un senso se i Csm fossero organi rappresentativi dei giudici e dei magistrati del pubblico ministero, chiamati a curarne gli interessi. Ma come ha spiegato la Corte Costituzionale, non è questa la loro funzione. Il Csm e i due Csm sono organi di amministrazione delle rispettive carriere (assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, valutazioni di professionalità, conferimenti di funzioni, come previsto dall’articolo 105 della Costituzione). Un compito che si presume possa essere svolto da qualunque magistrato, sia perché essi si distinguono tra loro soltanto per diversità di funzioni (articolo 107 della Costituzione), sia perché qualunque magistrato può far parte di una Corte di Assise che infligge l’ergastolo all’imputato. Non si vede, allora, perché non possa scegliere tra più aspiranti ad un posto di procuratore della Repubblica.
L’ultima delle modifiche apportate riguarda la disciplina. I provvedimenti disciplinari sono oggi presi dalla apposita Commissione all’interno del Csm, le cui «sentenze» possono essere impugnate davanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Una giustizia «domestica» che tende in genere alla benevolenza verso l’incolpato: ma laddove lo colpisce, gli offre una tutela inadeguata perché la Cassazione non può conoscere del fatto (del merito), ma solo del diritto, e la sentenza è senza appello. L’Alta Corte, composta da giuristi e magistrati estratti a sorte da un elenco di soggetti qualificati, può invece conoscere del merito, ossia dei fatti addebitati all’incolpato, e la sua sentenza è impugnabile davanti a un collegio che è la stessa Corte, ma in una diversa composizione. Lo status dei giudici rimane inalterato. La posizione dei pubblici ministeri, sotto il profilo dell’autonomia, viene migliorata.
Oggi le garanzie di cui il pm gode sono affidate alla legge ordinaria (ultimo comma dell’articolo 107 della Costituzione). Il nuovo articolo 104, integrando il testo originario – la magistratura costituisce un organo autonomo e indipendente da ogni altro potere – specifica che la magistratura è composta da magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente.
I critici, ma anche alcuni esponenti della maggioranza di governo, vedono nella riforma un tentativo di ridimensionare la magistratura o, addirittura, una sua sottoposizione al potere politico. Evidentemente non hanno letto il testo; o se lo hanno letto, mostrano di non averlo capito. Non c’è una sola parola, nella legge, a cui possa essere attribuito questo significato.
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