La terza sezione della corte d'appello di Roma, presieduta da Claudio Tortora, ha ribaltato la sentenza di primo grado del processo sull'indagine 'mondo di mezzo' riconoscendo l'associazione per delinquere di stampo mafioso, prevista dall'articolo 416 bis del codice penale, per alcuni degli imputati. Tuttavia c'è stata una riduzione delle pene: Salvatore Buzzi dai 19 anni del primo grado è passato a 18 anni e 4 mesi. ancora più corposa la riduzione per Massimo Carminati: nel caso dell'ex Nar si passa dai 20 anni del primo grado ai 14 anni e sei mesi dell'appello


Alla pubblica udienza dell' 11 settembre 2018 ha pronunciato la seguente sentenza:

letti gli artt. 530, 592, 598, 602, 605, c.p.p.;
in riforma della sentenza n. 11730/17 del Tribunale di Roma in data 20 luglio 2017 appellata dal pubblico ministero presso il Tribunale di Roma e dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma, dalla parte civile Consorzio Castelporziano 98 e dagli imputati Bolla Claudio, Bravo Stefano, Brugia Riccardo, Bugitti Emanuela, Buzzi Salvatore, Caldarelli Claudio, Calvi o Matteo, Carminati Massimo, Cerrito Nadia, Chiaravalle Pierina, Cola Mario, Coltellacci Sandro, Coratti Mirko, De Carlo Giovanni, Di Ninno Paolo, Esposito Antonio, Figurelli Franco, Gaglianone Agostino, Garrone Alessandra, Gramazio Luca, Guarany Carlo Maria, Guamera Cristiano, Ietto Giuseppe, Lacopo Giovanni, Lacopo Roberto, Magrini Guido, Menichelli Sergio, Nacamulli Michele, Odevaine Luca, Panzironi Franco, Pedetti Pierpaolo, Placidi Marco, Pucci Carlo, P. D., Schina Mario, Scozzafava Angelo, Tassone Andrea, Testa Fabrizio Franco, Tredicine Giordano, Turella Claudio e Zuccolo Tiziano, così provvede:

- assolve dai reati rispettivamente ascritti Bravo Stefano, Chiaravalle Pierina, Ietto Giuseppe, Menichelli Sergio e P. D. per non aver commesso il fatto e Cerrito Nadia perché il fatto non costituisce reato;

visto l'art. 599-bis c.p.p.
preso atto dell'accordo sulla pena intervenuto tra le parti, con rinuncia agli altri motivi di appello:
-per Odevaine Luca, riconosciute le attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., riduce la pena inflitta per il reato di cui al capo 29 I decreto in 3 anni e 8 mesi di reclusione e, considerata la già ritenuta continuazione con i reati oggetto delle sentenze in data 3.11.2016 del Gup del Tribunale di Roma, divenuta irrevocabile il 2.12.2016, e del Gup del Tribunale di Catania in data 18.4.2017, divenuta irrevocabile il 10.5.2017, ridetermina la pena complessiva in 5 anni e 2 mesi di reclusione; sostituisce l'interdizione perpetua con l'interdizione temporanea di cui all'art. 29 c.p per la durata di anni cinque; revoca l'interdizione legale ex art. 32 c.p.; conferma nel resto,
-per Turella Claudio, riconosciute le attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., riduce la pena inflitta in
ordine ai reati ascritti in 6 anni di reclusione;
 
-qualificato il reato di cui ai capi l I decreto e 22 II decreto ai sensi dell'art. 416-bis c.p.;
-qualificati i reati di cui ai capi 11, 29 I decreto e 2, 8, 13, 23 II decreto ai sensi dell'art. 319 c.p. con
esclusione della continuazione interna;
-qualificato il reato di cui al capo 15 II decreto ai sensi degli artt. 319-322 comma 4 c.p.;
-esclusa la continuazione interna con riferimento ai capi 17, 25, I decreto, 6 e 21 II decreto;
-escluse per tutti gli imputati le aggravanti di cui all'art. 416-bis commi 4 e 6 c.p.;
- ridenominati i reati di cui all'art. 12 quinquies dl306/92 in art. 512-bis c.p.;
-ritenuta l'aggravante di cui all'art. 71. 203/91, ridenominata ai sensi dell'art. 416-bis.l c.p., nei confronti
degli imputati Bolla, Brugia, Bugitti, Buzzi, Caldarelli, Calvio, Carrninati, Di Ninno, Gaglianone, Garrone,
Gramazio, Guarany, Lacopo Giovanni, Lacopo Roberto, Nacamulli, Panzironi, Pucci e Testa ed esclusa nei confronti degli imputati Coltellacci, De Carlo, Esposito e Scozzafava;
-ritenuta l'aggravante di cui all'art. 629 comma 2 c.p. in relazione all'art. 628 comma 3 n. 3 c.p. per i reati
dal capo 2 al capo 7 del I decreto;

per Bolla Claudio, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ridetermina la pena in 4 anni e 5 mesi di reclusione; riduce la pena accessoria di cui agli artt. 32-ter e 32-quater c.p. ad anni tre;

per Brugia Riccardo, ritenuta l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 416-bis c.p., ritenuta l'ipotesi tentata con riferimento al reato di cui al capo 5 I decreto, esclusa la recidiva, rideterrnina la pena in 11 anni e 4 mesi di reclusione e euro 8.600 di multa; dispone nei suoi confronti la libertà vigilata per anni tre ex artt. 417 e 230 comma l n. l c.p.;

assolve Bugitti Emanuela dai reati di cui al capo 16 II decreto per non aver commesso il fatto; riconosciute le attenuanti generiche, rideterrnina la pena in relazione ai reati residui in 3 anni e 8 mesi di reclusione; riduce la pena accessoria di cui agli artt. 32-ter e 32-quater ad anni tre; revoca la libertà vigilata;

per Buzzi Salvatore rideterrnina la pena in 18 anni e 4 mesi di reclusione; dispone nei suoi confronti la libertà vigilata per anni tre ex artt. 417 e 230 comma l n. l c.p.;

per Caldarelli Claudio ridetermina la pena in 9 anni e 4 mesi di reclusione;

per Calvio Matteo, esclusa la recidiva, ridetermina la pena in 10 anni e 4 mesi di reclusione e 8.400 euro di multa; dispone nei suoi confronti la libertà vigilata per anni tre ex artt. 417 e 230 comma l n. l c.p.;

assolve Carminati Massimo dai reati di cui ai capi 16 I decreto, 8 e 13 II decreto e dal reato di cui all'art. 326 c.p. del capo 16 II decreto per non aver commesso il fatto; esclusa la recidiva, ridetermina la pena in 14 anni e 6 mesi di reclusione; dispone nei suoi confronti la libertà vigilata per anni tre ex artt. 417 e 230 comma l n. l c.p.;

per Cola Mario, riconosciute le attenuanti generiche, ridetermina la pena in 3 anni di reclusione; sostituisce l'interdizione perpetua con l'interdizione temporanea di cui all'art. 29 c.p per la durata di anni cinque; revoca l'interdizione legale ex art. 32 c.p.;

per Coltellacci Sandro, esclusa la recidiva, ridetermina la pena in 4 anni e 6 mesi di reclusione; sostituisce l'interdizione perpetua con quella temporanea di cui all'art. 29 c.p. per la durata di anni cinque; revoca l'interdizione legale ex art. 32 c.p.;

per Coratti Mirko ridetermina la pena in 4 anni e 6 mesi di reclusione; sostituisce l'interdizione perpetua con quella temporanea di cui all'art. 29 c.p per la durata di anni cinque; riduce la pena accessoria di cui agli artt. 32-ter e 32-quater c.p. a 4 anni e 6 mesi; revoca limitatamente al predetto imputato le statuizioni civili concernenti Ama spa;

per De Carlo Giovanni, considerata l'aggravante di cui al comma 2 dell'art. 378 c.p., ridetermina la pena in 2 anni di reclusione;

per Di Ninno Paolo, riconosciute le attenuanti generiche, ridetermina la pena in 6 anni e 3 mesi di reclusione; sostituisce l'interdizione perpetua con quella temporanea ex art. 29 c.p.; revoca l'interdizione legale ex art. 32 c.p.;

per Esposito Antonio ridetermina la pena in 2 anni e l mese di reclusione; revoca l'interdizione temporanea e l'interdizione legale ex artt. 29 e 32 c.p.;

per Figurelli Franco, assorbito il reato di cui al capo l II decreto nel reato di cui al capo 2 II decreto, ridetermina la pena in 4 anni di reclusione;

per Gaglianone Agostino, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ridetermina la pena in 4 anni e 10 mesi di reclusione; sostituisce l'interdizione perpetua con quella temporanea ex artt. 29 c.p.; revoca l'interdizione legale ex art. 32 c.p.;

assolve Garrone Alessandra dal reato di cui al capo 19 I decreto e dal reato di cui al capo 16 II decreto, limitatamente alla condotta ex art. 326 c.p., per non aver commesso il fatto; riconosciute le attenuanti generiche, ridetermina la pena per i reati residui in 6 anni e 6 mesi di reclusione; sostituisce l'interdizione perpetua con quella temporanea ex artt. 29 c.p. per la durata di anni cinque; revoca l'interdizione legale ex art. 32 c.p.;

per Gramazio Luca, ritenuta l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 416-bis c.p., ridetermina la pena in 8 anni e 8 mesi di reclusione

assolve Guarany Carlo Maria dal reato di cui all'art 326 c.p. di cui al capo 16 II decreto per non aver commesso il fatto; ridetermina la pena per i reati residui in 4 anni e 10 mesi di reclusione; sostituisce l'interdizione perpetua con quella temporanea ex artt. 29 c.p. per la durata di anni cinque; revoca l'interdizione
legale ex art. 32 c.p.;

per Guarnera Cristiano, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ridetermina la pena in 4 anni e 8 mesi di reclusione; applica la pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ex artt. 32-ter e 32-quater c.p. per la durata di anni cinque; revoca limitatamente al predetto imputato le statuizioni civili concernenti la Regione Lazio e Fallimento Unibar;

per Lacopo Giovanni, riconosciute le attenuanti generiche, ridetermina la pena in 5 anni e 4 mesi di reclusione e 5.000 euro di multa;

per Lacopo Roberto, riconosciute le circostanze attenuanti generiche; ridetermina la pena in 8 anni di reclusione e 6.600 euro di multa;

per Magrini Guido, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ridetermina la pena in 3 anni di reclusione; sostituisce l'interdizione perpetua di cui all'art. 29 c.p. con quella temporanea per 5 anni; revoca l'interdizione legale ex art. 32 c.p.; riduce la durata della pena accessoria di cui agli artt. 32-ter e 32-quater c.p. a tre
anni; revoca limitatamente al predetto imputato le statuizioni civili concernenti l'Associazione Nazionale per la Lotta contro le Illegalità Antonino Caponnetto;

per Nacamulli Michele, riconosciute le attenuanti generiche; ridetermina la pena in 3 anni e 11 mesi di reclusione; riduce la durata della pena accessoria di cui agli artt. 32-ter e 32-quater c.p. a tre anni;

per Panzironi Franco, ritenuto il concorso esterno quanto al reato di cui al capo l I decreto; ridetermina la pena in 8 anni e 7 mesi di reclusione; revoca limitatamente· al predetto imputato le statuizioni civili concernenti il Fallimento Uni bar;

per Pedetti Pierpaolo, riconosciute le attenuanti generiche; ridetermina la pena in 3 anni e 2 mesi di reclusione; revoca la interdizione temporanea ex art. 29 c.p.; riduce la durata della pena accessoria ex artt. 32-ter e 32-quater c.p. a due anni;

per Pucci Carlo ridetermina la pena in 7 anni e 8 mesi di reclusione; sostituisce l'interdizione temporanea ex art. 29 c.p. con quella perpetua e dichiara interdetto legalmente l'imputato per la durata dell'esecuzione della pena ex art. 32 c.p.; revoca limitatamente al predetto imputato le statuizioni civili concernenti il
Fallimento Unibar;

per Schina Mario ridetermina la pena in 4 anni di reclusione; sostituisce l'interdizione perpetua con quella temporanea ex artt. 29 c.p. per la durata di anni cinque; revoca l'interdizione legale ex art. 32 c.p.;
 
per Scozzafava Angelo, ridetermina la pena in 2 anni e 3 mesi di reclusione e 800 euro di multa; revoca l'interdizione ex artt. 29 e 32 c.p.; riduce la durata della pena accessoria ex art. 32-ter e 32-quater c.p. a due anni;

per Tassone Andrea revoca limitatamente al predetto imputato le statuizioni civili concernenti la Regione Lazio e l'associazione Libera;

assolve Testa Fabrizio Franco dal reato di cui al capo 16 II decreto, limitatamente alla condotta ex art. 326 c.p. per non aver commesso il fatto; ritenuta l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 416-bis c.p., riconosciute le
attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata, ridetermina la pena per i reati residui in 9 anni e 4 mesi di reclusione;

per Tredicine Giordano ridetermina la pena in 2 anni e 6 mesi di reclusione; revoca l'interdizione ex artt. 29 e 32 c.p.; riduce la durata della pena accessoria ex artt. 32 ter e 32 quater c.p. a due anni e sei mesi;

per Zuccolo Tiziano, riconosciute le attenuanti generiche, ridetermina la pena in 9 mesi di reclusione; revoca l'interdizione ex artt. 29 e 32 c.p.; riduce la pena accessoria ex artt. 32-ter e 32-quater c.p. a un anno;

- condanna gli imputati Placidi e Pucci e la parte civile Consorzio Castelporziano 98 al pagamento delle
spese del presente grado di giudizio;

-pone a carico degli imputati condannati per i quali non è disposta la revoca delle statuizioni civili, in relazione ai rispettivi capi, l'obbligo di provvedere al pagamento in favore dell'Erario delle spese di giudizio del presente grado sostenute dalle parti civili Associazione Nazionale per la Lotta contro le Illegalità Antonino Caponnetto e Associazione F.A.I. antiracket antiusura Roma-Agisa onlus ammesse al patrocinio a spese dello Stato, in relazione ai capi per i quali esse si sono costituite, spese che si liquidano come da separato decreto;

-per le rimanenti parti civili, ad esclusione di Fallimento Unibar, pone a carico degli imputati condannati,
per i quali non è disposta la revoca delle statuizioni civili, in relazione ai rispettivi capi, l'obbligo di provvedere al pagamento delle spese di giudizio del presente grado in relazione ai capi per i quali esse si sono costituite, spese che liquida in complessivi euro 4.500 ciascuna, oltre spese, IV A e CA;

-conferma nel resto;
Riserva i motivi in 90 giorni disponendo per lo stesso periodo la sospensione dei termini di custodia
cautelare ex art. 304 co. l lett. c) c.p.p .


Roma, 11 settembre 2018
Il Presidente
dr. Claudio Tortora
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