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Economia
ottobre, 2024

Nel DL Omnibus un nuovo condono fiscale

Con il nuovo DL Omnibus, il governo offre a oltre 2,7 milioni di partite IVA e autonomi la possibilità di sanare le pendenze fiscali con un’imposta ridotta. È davvero un'opportunità?

Ieri, con il voto di fiducia incassato al Senato, la maggioranza di governo ha approvato, con 98 voti favorevoli (66 i contrari) l’emendamento 2.0.3. al DL 113/2024 a tutti ormai noto come decreto omnibus. Autonomi e partite iva minori, se il decreto sarà confermato anche nel passaggio alla Camera, potranno chiudere la partita con il fisco per gli anni dal 2018 al 2022 versando un’imposta sostitutiva tanto minore quanto maggiore sarà la loro ”affidabilità”, come valutata dagli ISA (indici Sintetici di Affidabilità).

Si arricchisce così il concordato biennale che tenta di guadagnare appeal (finora, per la verità,scarso) nei confronti degli autonomi e delle partite iva soggette agli ISA. La maggioranza la chiama ravvedimento operoso, l’opposizione la chiama condono. Ma come funziona?

Gli autonomi e le partite iva per i quali risultano obbligatori gli ISA e che aderiranno al concordato biennale potranno evitare futuri accertamenti Ires ed Irap da parte dell’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza, versando un’imposta integrativa sui redditi già dichiarati negli anni chiusi ancora accertabili (dal 2018 al 2022).

Il meccanismo, in sintesi, prevede che chi ha aderito al concordato biennale potrà anche “ravvedersi” per gli anni precedenti al 2023, e chiudere la partita con il fisco versando un’imposta sostitutiva aggiuntiva per ciascun anno.  Il meccanismo, qualora sarà confermato, da quanto al momento è possibile comprendere,  prevede il versamento di un’imposta sostitutiva a titolo di “ravvedimento” che potremmo definire ‘forfetario’, per ciascuno degli anni per il quale il fisco può ancora compiere i propri controlli.

L’imposta sostitutiva Ires sarà del 10% per i contribuenti il cui punteggio ISA è pari o superiore ad 8, il 12% se lo score Isa è compreso tra 6 e 8 ed il 15% se risulta inferiore a 6. Quella Irap è invece sempre 3,9%. Individuata l’aliquota che merita, il contribuente “affidabile” dovrà ricalcolare il proprio reddito imponibile. Si riparte sempre dal punteggio ISA e, se questo è pari a 10 (il massimo dell’affidabilità), dovrà incrementare la base imponibile a suo tempo dichiarata al fisco del 5%; se il punteggio invece sarà inferiore a 3 l’incremento sarà dieci volte superiore, pari al 50%. Tra la percentuale minima e quella massima vi sono altre 4 aliquote (10%, 20%, 30% e 40%) parametrate al rispettivo score ISA). Per gli anni 2020 e 2021, danneggiati dalle restrizioni dovute alla pandemia, le suddette aliquote saranno ridotte del 30%.  Le imposte sostitutive così calcolate potranno essere versate anche mensilmente in un arco temporale di due anni, a partire dal marzo 2025.

E per l’Iva? Qualcuno ricorderà il pasticcio del condono tombale firmato Tremonti (legge 289/2002), che ai fini Iva fu dichiarato illegittimo dalla Corte di Giustizia Europea con la Sentenza n. C-132/2006 del 17 luglio 2008 perché riguardava un’imposta comunitaria. Tutti i condoni Iva diventarono una vera e propria autodenuncia che il fisco, nonostante l’intervenuta prescrizione, sfruttò applicando la norma che consentiva il raddoppio dei termini di accertamento (poi abolito dal governo Renzi) in caso di (mera) ipotesi di reato. Stavolta il governo è stato più accorto e, per evitare l’ennesima procedura di infrazione, l’adesione avrà come effetto ai fini Iva quello di impedire accertamenti analitico-induttivi.

Staremo a vedere se il nuovo ravvedimento sarà in grado di attrarre i professionisti e le piccole imprese che forse non si fidano più del fisco e delle sue agevolazioni visto che, troppo spesso, queste si sono tramutate in veri e propri boomerang per colo che in buona fede hanno aderito ad agevolazioni poi “ritrattate” dal fisco (come hanno dimostrato più di recente anche le montagne russe su cui hanno viaggiato i crediti d’imposta).

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