Con una sentenza la Consulta ha ribadito la tutela dei diritti della persona e della dignità per i pazienti in Tso

Uno schiaffo della Corte Costituzionale ai nostalgici del manicomio

Sono tempi torbidi e difficili, segnati dalla approvazione del decreto sicurezza e dal risultato del referendum che conferma la crisi della democrazia, non solo di quella rappresentativa ma anche di quella diretta. Un quadro desolante che potrebbe spingere alla disperazione e alla sfiducia, all’abbandono quindi dell’impegno civile e sociale.

 

Per fortuna appaiono sentenze luminose della Corte Costituzionale, un anno fa quella sul diritto a colloqui intimi senza controllo e alla affettività in carcere e di recente la numero 76/2025 sulle garanzie necessarie perché il Trattamento sanitario obbligatorio (Tso) si realizzi nel pieno rispetto dei principi costituzionali. Colpisce soprattutto la ricchezza di pensiero e di cultura in un testo che si contrappone alla sciatteria e alla corrività di tanti politici e commentatori. Lo studio rappresenta davvero lo spartiacque tra il rigore intellettuale e la demagogia. 

 

La Corte Costituzionale era chiamata a decidere sulla legittimità costituzionale di alcuni articoli della legge 833 del 1978, derivati dalla legge 180, sul trattamento sanitario coattivo in relazione agli articoli 32 e 13 della Costituzione. Il relatore Stefano Petitti riferendosi alla cosiddetta legge Basaglia afferma che «ha segnato il passaggio da una visione custodialista finalizzata alla difesa sociale, a una visione volta alla cura della persona con disabilità psichica, costituendo una tappa fondamentale del cambiamento di paradigma culturale, scientifico e normativo nel trattamento della salute mentale e contribuendo anche in favore delle persone con disabilità mentale della pienezza dei diritti costituzionali». 

 

Un bello schiaffo per chi esprime nostalgia del manicomio. La sentenza ribadisce che il trattamento sanitario in degenza ospedaliera costituisce un vero e proprio trattamento sanitario coattivo e deve avere il carattere della extrema ratio e in assenza del consenso, richiede la tutela dei diritti inviolabili della persona e della dignità. È davvero straordinario che venga richiamato il Report del 2023 del Comitato europeo per la prevenzione della tortura in relazione a episodi prolungati e non giustificati di contenzione meccanica e si rammentino analoghe sollecitazioni espresse dal Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (si fa riferimento alla Relazione al Parlamento del 2023 dell’allora presidente Mauro Palma). Infine è fondamentale il richiamo alla Convenzione della Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, approvata dall’Assemblea generale il 16 dicembre, resa esecutiva con legge 3 marzo 2009 n. 18 e che fu utilizzata da Grazia Zuffa nella proposta di legge sul superamento della non imputabilità depositata alla Camera dei Deputati da Riccardo Magi (n. 1119).

 

La Consulta ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 35 della 833 laddove non prevede la notifica dell’ordinanza di Tso del sindaco alla persona interessata e l’obbligatorietà dell’audizione della stessa da parte del giudice tutelare prima della convalida. La Corte ha ammonito il legislatore che interventi sul trattamento sanitario coattivo devono essere rispettosi dello statuto costituzionale della libertà personale e dei diritti costituzionali di difesa e al contraddittorio rilanciando così lo spirito di fondo della 180 per il pieno riconoscimento di tutti i diritti umani e sociali. L’esame al Senato del disegno di legge n. 1179 di Fratelli d’Italia che raddoppia i giorni del Tso (da farsi anche in carcere) dovrà tenere conto di questa sentenza civile.

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