Opinioni
12 marzo, 2026Articoli correlati
Dopo la pronuncia della Corte Costituzionale è doveroso chiudere le 1.500 cause ancora in corso
La memoria è la base della verità e della giustizia ma vi è una vicenda che brucia ancora e non trova soluzione completa e soddisfacente, stretta tra cavilli e boicottaggi. Si tratta dei processi relativi alle stragi naziste compiute dal Terzo Reich in Italia, in particolare dopo l’8 Settembre con l’occupazione del Paese da parte dei tedeschi e con il sostegno della Repubblica di Salò.
Un negazionismo all’insegna della pacificazione ha cercato di nascondere oltre duemila tragedie individuali e collettive. Le cause si erano spesso arenate per la resistenza della Germania utilizzando la norma consuetudinaria di diritto internazionale che prevede l’immunità di uno Stato dalla giurisdizione di un altro Stato e rifacendosi all’accordo tra Italia e Germania del 2 giugno 1961, sottoscritto per chiudere ogni questione con la corresponsione di 40 milioni di marchi tedeschi da destinare a indennizzi a favore delle vittime.
Lo scontro è invece proseguito perché la Corte Costituzionale con la sentenza 238 del 2014 dichiarò l’incostituzionalità di due leggi di recepimento di accordi internazionali facendo prevalere la gravità dei crimini di guerra e contro l’umanità, lesivi di diritti umani inviolabili e perciò imprescrittibili. Per evitare il precipitare del contenzioso, il governo Draghi, nel 2022, inserì in un decreto legge una norma per l’istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti. La legge n. 79 del 29 giugno 2022 ha superato anche il vaglio del giudizio della Corte costituzionale, il 4 luglio 2023, con una sentenza limpida e coraggiosa che risolve i punti controversi.
Infatti viene confermata l’eccezione umanitaria e viene anche salvaguardata la giurisdizione nazionale per cui nelle cause civili la Germania potrà essere condannata per i fatti accertati, anche se varrà l’immunità per i crediti risarcitori che saranno assunti dal Fondo. La sentenza storica, n. 159, giudica la norma adottata come una «disposizione speciale e radicale e virtuosa anche se onerosa», e si indica per il risarcimento una misura congrua. Il 5 dicembre del 2025 la giudice Maria Rosaria Ciuffi ha pronunciato la sentenza n. 1027 sulla strage di Malga Promosio avvenuta il 21 luglio 1944 in Carnia e che è rimasta nella memoria del popolo.
La sentenza adottata dal Tribunale di Trieste sbarazza il campo di tutte le obiezioni dell’Avvocatura dello Stato, con argomentazioni chiare e nette, dal difetto di giurisdizione e di legittimazione alla prescrizione, ribadendo le valutazioni intoccabili della Corte Costituzionale. La decisione è innovativa per la quantificazione dei danni subiti, applicando la legge di tutela delle vittime del terrorismo.
La sentenza non appellata diviene definitiva e per illustrarla si è svolto un incontro con l’avvocato Sandra nella sala del Comune di Paluzza dove viene conservato il tavolo della malga che reca le tracce dei colpi di mitra sparati nella carneficina. Anche a Firenze si è chiusa la causa riguardante Egidio Gimignani, partigiano, con la rinuncia all’appello e la liquidazione della somma definita in via transattiva.
Sono due esempi positivi in un contesto ancora torbido. Il governo dovrebbe pretendere dalle avvocature il rispetto della legge e della sentenza della Corte costituzionale. Sarebbe giusto riaprire i termini per presentare domande legittime, come sarebbe doveroso saldare rapidamente i ristori e fornire un quadro dello stato delle 1.500 cause in atto.
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