Trivelle, per i referendum fu previsto il quorum

"Un trucco", "una deriva", "un reato". Renzi continua a spingere perché non si vada a votare, tra le polemiche. Ecco perché la Costituente stabilì una soglia di validità e come si cerca di usare politicamente l'astensione

È anche una battaglia in punta di diritto quella sul referendum delle Trivelle. Così, ad esempio, Michele Emiliano replica alla campagna di Renzi e Napolitano sull’astensione: «C'è una sentenza della Cassazione che condanna i pubblici ufficiali che istigano all’astensione», dice il presidente della Regione Puglia a 'L’Aria che tira', su La7, «Renzi, in questa partita, avrebbe dovuto essere un arbitro. Lui e Napolitano non possono esprimersi come hanno fatto. Non so se siano perseguibili, ma ricordo anche che l'articolo 48 della Costituzione dice che votare è un dovere».
 
La sentenza richiamata da Emiliano è del 1985 e ricorda come la legge sul referendum del 1970 citi espressamente il testo unico del 1957 sull’elezione della Camera, estendendo così il divieto di induzione all’astensione, teoricamente punita col carcere, anche alle consultazioni referendarie.
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È questa sentenza, evidentemente, che spinge Claudio Vitalone, senatore e ex magistrato vicinissimo a Andreotti, a difendere Bettino Craxi puntando sul fatto che non avesse, il leader del Psi, mai formulato «compiutamente e ufficialmente la proposta di astensione» quando già nel 1985, appunto - e non solo col celebre «andate al mare» del 1991 sulla preferenza unica - si trovò accusato di aver soffiato - peraltro insieme a Marco Pannella - sull’astensione per vincere il referendum sulla scala mobile. Il caso finì con l’archiviazione nella commissione Inquirente del Parlamento, seguendo una denuncia dell’allora segretario di Democrazia proletaria Mario Capanna.
È quindi un tema ricorrente quello dell’uso politico dell’astensione. Il fatto che il referendum abrogativo sia valido solo al raggiungimento di un quorum, è stato periodicamente usato strategicamente, dagli anni 80 in poi è da tutti i partiti, come trucco per sommare gli astenuti ai no, gli indifferenti ai contrari. Se il costituzionalista Michele Ainis sul Corriere della Sera parla «una deriva ingannevole e sleale», può esser però interessante ricostruire come l’assemblea costituente arrivò all’introduzione e alla determinazione del quorum nella metà più uno degli elettori.
 
L’uomo del referendum - il nome da ricercare nei verbali - è Costantino Mortati, ritenuto il massimo costituzionalista italiano. Fu lui il relatore della proposta su cui lavorò prima la seconda commissione della Costituente e poi l’assemblea plenaria, dove il testo fu emendato fino ad arrivare all’articolo 75 oggi in vigore (che cambierà con la riforma Renzi).

Nel testo che Mortati consegna ai colleghi e discute per la prima volta il 17 gennaio 1947, il referendum era uno strumento nelle mani tanto del capo dello Stato, per sospendere una legge approvata dal parlamento, che nelle mani del popolo, sia con la funzione abrogativa che propositiva, capace ciò di introdurre o modificare delle leggi di iniziativa popolare non votate dal parlamento. Era così uno strumento anche di legislazione positiva, il referendum di Mortati. Con una levata di scudi generale fu tolto subito il referendum dalle mani del capo dello Stato - nel timore del «regime presidenziale» - e alla fine, come noto, sopravvisse solo quello popolare abrogativo non senza aver escluso le leggi di bilancio, di amnistia e di indulto, e la ratifica dei trattati internazionali.
 
Commissione e assemblea discussero di molti aspetti, votando emendamenti e cassando formulazioni. Dai dibattiti si coglie bene lo spirito che muoveva i costituenti e anche i timori post Liberazione. Si può segnalare, ad esempio, che la commissione mise a verbale la scelta di non ammettere referendum per la revoca del capo dello Stato o del parlamento, «non ritenendosi il popolo non sufficientemente maturo per questo tipo di referendum che potrebbe portare quindi profondi turbamenti nella vita politica del Paese».
 
Fu già il 17 gennaio 1947 però, nel primo intervento dopo l’illustrazione di Mortati, che Gustavo Fabbri, avvocato di Forlì, monarchico liberale, sollevò il tema del quorum. Non convinceva sia il quorum di richiesta previsto da Mortati (un ventesimo degli elettori avrebbero dovuto firmare; poi si scese a una cifra fissa: 500mila) sia il quorum di partecipazione, quello di cui si discute oggi e che il testo di partenza non prevedeva. Fabbri intervenne e disse: «Se si ammette che un referendum, al quale abbia partecipato uno scarso numero di elettori, abbia la possibilità, con la maggioranza di coloro che vi hanno partecipato, di sconvolgere l'espressione stessa della sovranità nazionale quale emana dal Parlamento, che si può supporre eletto da venti o venticinque milioni di elettori, si ammette un principio che può essere gravido di conseguenze molto importanti e pericolosissime». L’obiezione fu accolta e il tema sviscerato.
 
Tra i deputati contrari a stabilire un quorum c’erano il celebre Emilio Lussu e il socialista Edgardo Lami Starnuti secondo cui «chi non vota non può pesare sulle deliberazioni del corpo elettorale»: «È vero che l'assenza di una grande parte del corpo elettorale dal referendum toglie a questo molto del suo valore», è il ragionamento riportato a verbale, «ma a tale inconveniente si rimedia col fissare una quota elevata di elettori per la richiesta di referendum, come è appunto quella di un ventesimo proposto dall'onorevole Mortati, la quale garantisce che si tratta di un problema che ha veramente agitato la coscienza popolare». Altri costituenti, tra cui il comunista Umberto Terracini, notarono che allora, per coerenza, anche alle elezioni si sarebbe dovuto prevedere un quorum: «Non si comprende perché», è l’intervento di Terracini, «un deputato eletto col voto del trenta per cento degli elettori debba essere riconosciuto come capace di esprimere la volontà di un determinato raggruppamento della popolazione, mentre poi quando il trenta per cento di quel gruppo popolare esprime direttamente la sua volontà, questa non dovrebbe avere valore».
 
Nella seduta del 21 gennaio 1947 la commissione scioglie il noto e licenzia il testo che verrà mandato all’assemblea plenaria. Tra le varie modifiche sul problema del quorum passò, temporaneamente, la soluzione proposta dal democristiano Giuseppe Fuschini: il referendum sarebbe stato valido con la partecipazione al referendum di non meno di due quinti degli elettori iscritti.
 
In plenaria, il 16 ottobre, la soglia fu alzata alla metà degli aventi diritto (e qualcuno proponeva addirittura i tre quinti). Il principio che mosse i costituenti è però chiaro. In un clima di generale preferenza per la democrazia rappresentativa, occorreva evitare, in un Paese con il popolo non sufficientemente maturo, «che una piccola minoranza possa modificare la situazione politica esistente». Il quorum è una tutela per il potere legislativo che è saldamente affidato al Parlamento, ma mai si immagina l’astensione dalle urne come un escamotage cui poter ricorrere per vincere surrettiziamente il referendum.

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