Politica
22 gennaio, 2026La senatrice della Lega Bongiorno ha presentato la nuova riformulazione del ddl dopo lo stop al testo originario sul "consenso libero e attuale", approvato alla Camera in maniera bipartisan e poi fatto slittare a Palazzo Madama per i dubbi di parti del centrodestra
Non più il consenso ma il dissenso come principio per definire, e valutare, i perimetri giuridici della violenza sessuale. A due mesi dal passo indietro del centrodestra sul disegno di legge presentato inizialmente in maniera bipartisan - e sugellato da un accordo diretto tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein - e poi fatto slittare, per essere rivisto, dopo i dubbi della Lega, oggi - 22 gennaio - la senatrice del Carroccio Giulia Bongiorno ha presentato un altro testo.
La riformulazione del ddl sulla violenza sessuale
Ecco la riformulazione: “Chiunque contro la volontà di una persona, compie nei confronti della stessa atti sessuali, ovvero la induce a compiere o subire i medesimi atti è punito con la reclusione da quattro a dieci anni”. Il testo, figlio della mediazione tra i partiti di entrambi gli schieramenti portata avanti da Bongiorno, prevede che “la violenza contraria all'atto sessuale deve essere valutata tenendo conto - si legge all'articolo 609 bis - della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso”.
Quando un atto sessuale è contrario alla volontà?
Ma quand’è che l’atto sessuale è contrario alla volontà? “Anche quando è commesso a sorpresa ovvero approfittando della impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso". "La pena è della reclusione da sei a dodici anni - si aggiunge nella proposta di riformulazione - se il fatto è commesso mediante violenza o minaccia, abuso di autorità ovvero approfittando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa. La pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi quando, per le modalità della condotta e per le circostanze del caso concreto, nonché in considerazione del danno fisico o psichico arrecato alla persona offesa, il fatto risulta di minore gravità”.
Cosa prevedeva il testo originario
Il testo originario - prima approvato all’unanimità alla Camera, poi stoppato al Senato - recitava: “Chiunque compie atti sessuali in assenza del consenso libero e attuale della persona offesa è punito con la reclusione da sei a dodici anni (…). Il consenso deve essere libero, attuale e può essere revocato in qualsiasi momento”.
E aggiungeva criteri interpretativi: “Il consenso non può ritenersi validamente prestato quando la persona si trovi in condizioni di inferiorità fisica o psichica, anche temporanea, o quando sia indotto con violenza, minaccia, abuso di autorità o inganno”. Infine, il testo chiariva che “la mancanza di opposizione o resistenza non può essere interpretata come consenso”.
Bongiorno: "Al centro resta la volontà della donna"
"Al centro resta la volontà della donna - spiega all’Agi Bongiorno -. Il nuovo testo si incentra sulla volontà della donna e include anche le condotte di freezing cioè quelle a sorpresa. Mi sembra un buon punto di equilibrio”.
Avs: "Irricevibile, stravolge l'accordo iniziale"
La prima reazione dalle opposizioni arriva da Avs, che boccia la riformulazione: "La proposta della presidente della commissione Giustizia del Senato Giulia Bongiorno sulla violenza sessuale sconfessa l'accordo bipartisan raggiunto alla Camera. La violenza sessuale è un crimine contro le donne, senza un sì non c'è rapporto sessuale, ma un reato. Bongiorno ci fa fare un enorme passo indietro. Dal consenso si passa al dissenso. Hanno vinto i veti della destra".
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