Il testo della legge articolo per articolo, spiegato e commentato da un giurista. Per capire cosa ci aspettaDall'articolo 11 all'articolo 14
La disposizione introduce forti limiti all'utilizzo di strumenti investigativi che hanno sin qui consentito l'individuazione di crimini e criminali di rilevante spessore.
11. All'articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
"1. Il pubblico ministero richiede l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale. La richiesta contiene, a pena di inammissibilità, l'assenso scritto del procuratore della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati. L'autorizzazione è data con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, quando ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti:
a) sussistono gravi indizi di reato;
b) nei casi di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione, le utenze sono intestate o effettivamente e attualmente in uso a soggetti indagati ovvero sono intestate o effettivamente e attualmente in uso a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede e sussistono concreti elementi per ritenere che le relative conversazioni o comunicazioni siano attinenti ai medesimi fatti;
c) nei casi di acquisizione della documentazione del traffico relativo a conversazioni o comunicazioni telefoniche o ad altre forme di telecomunicazione, le utenze sono o sono state intestate o effettivamente in uso a soggetti indagati ovvero a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede;
d) nei casi di intercettazioni di immagini mediante riprese visive, i luoghi appartengono a soggetti indagati o sono agli stessi effettivamente e attualmente in uso, ovvero appartengono o sono effettivamente e attualmente in uso a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede e sussistono concreti elementi per ritenere che le relative condotte siano attinenti ai medesimi fatti;
e) le operazioni sono assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini.
1.1 Nel decreto con cui autorizza le operazioni, il tribunale deve, con autonoma valutazione, dare conto dei relativi presupposti, che devono essere espressamente e analiticamente indicati.
1.2. Il pubblico ministero, insieme con la richiesta di autorizzazione, trasmette al tribunale il fascicolo contenente tutti gli atti di indagine fino a quel momento compiuti."; La nuova norma mira ad introdurre un meccanismo assai più complesso e "garantista" dell'attuale in relazione alle modalità di autorizzazione delle intercettazioni.
A seguito dell'eventuale varo della nuova disciplina, infatti, il pubblico ministero anziché chiedere l'autorizzazione a disporre un'intercettazione al giudice per le indagini preliminari operante presso il proprio ufficio giudiziario, dovrà, addirittura, rivolgersi ad un collegio di magistrati (tre invece di uno) presso il capoluogo del distretto nel quale ha sede il giudice competente.
Per fare un esempio, se un pubblico ministero in forza presso la Procura della Repubblica di Trani avvertisse l'esigenza, nel corso di un'indagine, di disporre un'intercettazione, dovrebbe trasmettere gli atti del proprio procedimento al Tribunale di Bari ed attendere che un collegio di tale Tribunale si pronunci sulla sua richiesta e, eventualmente, gli ritrasmetta i relativi atti.
Tra doppia trasmissione degli atti da un ufficio giudiziario ad un altro e valutazione dell'istanza di autorizzazione da parte di un collegio, la nuova procedura appare difficilmente compatibile con i tempi nell'ambito dei quali, nel corso di un'indagine, è, normalmente, necessario procedere ad un'intercettazione.
La reale finalità defatigatoria rispetto ad eventuali richieste di intercettazioni da parte di un PM, che ha ispirato la penna del legislatore, risulta ancor più evidente se si riflette sulla circostanza che l'attuale codice di procedura penale, consente a numerosi giudici monocratici di procedere, autonomamente, alla condanna di un imputato a pene anche detentive: disporre un'intercettazione implicherebbe, dunque, secondo i promotori del disegno di legge, una valutazione ancor più attenta e puntuale di quella necessaria a giudicare della libertà personale di una persona.
L'attuale disciplina subordina l'autorizzazione a disporre le intercettazioni richieste alla sola circostanza che sussistano "gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini".
La disposizione approvata al Senato, invece, introduce un ampio elenco di ulteriori requisiti che devono ricorrere perché possa essere disposta l'intercettazione. Taluni di tali requisiti hanno per effetto quello di far apparire possibile l'intercettazione solo laddove gli inquirenti dispongano di un insieme di informazioni tanto dettagliate da rendere quasi inutile il ricorso alle intercettazioni.
Per fare un esempio, qualora si avesse notizia della circostanza che un soggetto indagato si metterà in contatto con altro soggetto non indagato in relazione ai fatti per i quali si indaga, sembrerebbe doversi escludere la possibilità di mettere sotto controllo l'utenza del soggetto destinatario della telefonata salvo che questi - già prima della telefonata medesima - non sia a conoscenza di fatti per i quali si procede.
Egualmente non convincono le forti limitazioni disposte in relazione alle video-intercettazioni che, la disciplina appena approvata, vorrebbe limitare ai soli "luoghi appartengono a soggetti indagati...agli stessi effettivamente e attualmente in uso, ovvero [che] appartengono o sono effettivamente e attualmente in uso a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede e sussistono concreti elementi per ritenere che le relative condotte siano attinenti ai medesimi fatti".
Tale limitazione è davvero difficile da conciliare con la politica legislativa degli ultimi anni che ha trasformato le nostre città in realtà video sorvegliate di orwelliana memoria e con proposte quale quella da ultimo lanciata dal Ministro dell'Interno Roberto Maroni di installare dei body scanner nelle nostre stazioni. La sensazione, infatti, è che il diritto alla privacy debba cedere il passo alle esigenze di sicurezza quando si tratta della privacy di comuni cittadini mentre tali priorità siano capovolte quando si tratti della privacy di soggetti indagati per ipotesi di reato, peraltro, gravi e rilevanti.
b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
"1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, e 203.";
La norma ancora la valutazione circa la sussistenza "dei gravi indizi di reato" a parametri ulteriori rispetto a quelli di cui al solo art. 203 già previsti dalla disciplina vigente.
Il riferimento agli articoli 192 e 195, in particolare, mira a limitare l'utilizzabilità, ai fini della valutazione, delle dichiarazioni rese da coimputati o imputati in reati connessi e collegati.
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone le operazioni previste dall'articolo 266 con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre tre giorni al tribunale indicato nel comma 1. Il tribunale, entro tre giorni dalla richiesta, decide sulla convalida con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, le operazioni previste dall'articolo 266 non possono essere proseguite e i risultati di esse non possono essere utilizzati.";
La norma non introduce significative modifiche alla disciplina vigente, limitandosi a raccordare la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 267 del c.p.p. alle precedenti modifiche segnalate.
d) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
"3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di trenta giorni, anche non continuativi. Il pubblico ministero dà immediata comunicazione al tribunale della sospensione delle operazioni e della loro ripresa. Su richiesta motivata del pubblico ministero, contenente l'indicazione dei risultati acquisiti, la durata delle operazioni può essere prorogata dal tribunale fino a quindici giorni, anche non continuativi. Una ulteriore proroga delle operazioni fino a quindici giorni, anche non continuativi, può essere autorizzata qualora siano emersi nuovi elementi, specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai presupposti di cui al comma 1. Quando, sulla base di specifici atti di indagine, emerge l'esigenza di impedire che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero che siano commessi altri reati, il pubblico ministero può richiedere nuovamente una proroga delle operazioni fino a quindici giorni, anche non continuativi.
3-bis. Se dalle indagini emerge che le operazioni di cui all'articolo 266 possono consentire l'acquisizione di elementi fondamentali per l'accertamento del reato per cui si procede o che da esse possono emergere indicazioni rilevanti per impedire la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266, e sono scaduti i termini indicati nel comma 3 del presente articolo, il pubblico ministero, con decreto eventualmente reiterabile ricorrendone i presupposti, dispone le operazioni con le modalità di cui al comma 2, per non oltre tre giorni. In tal caso trasmette al tribunale gli atti rilevanti ai fini della convalida, anche per via telematica.
3-ter. Quando le operazioni di cui all'articolo 266 sono necessarie per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, l'autorizzazione di cui ai commi precedenti è data se vi sono sufficienti indizi di reato. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano gli stessi presupposti, entro i termini di durata massima delle indagini preliminari. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero ai sensi del comma 2. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti di cui al comma 2 dell'articolo 266, disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma, è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa. 3-quater. Nel decreto di cui al comma 3 il pubblico ministero indica l'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni, nei casi in cui non vi procede personalmente.";
La nuova norma, fatta eccezione per i reati più gravi, ha l'effetto di circoscrivere temporalmente la durata massima delle intercettazioni entro limiti molto stringenti, subordinando, peraltro, la possibilità per il pubblico ministero di chiedere ed ottenere delle proroghe al ricorrere di presupposti assai più rigorosi rispetto a quelli che devono ricorrere ai fini dell'autorizzazione dell'intercettazione.
La disciplina vigente prevede invece che il giudice possa prorogare di 15 giorni in 15 giorni le intercettazioni all'unica condizione che permangano i presupposti in presenza dei quali sono state concesse.
Specie in relazione ad indagini complesse gli importanti limiti temporali alla durata delle intercettazioni individuati nella nuova disciplina, rischiano di frustrare integralmente le indagini.
e) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi di cui al comma 3-ter il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria.";
f) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. In apposito registro riservato tenuto in ogni procura della Repubblica sono annotati, secondo un ordine cronologico, la data e l'ora di emissione e la data e l'ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni". Tali disposizioni non intervengono in maniera significativa sulla disciplina vigente.
12. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale. I verbali e i supporti delle registrazioni sono custoditi nell'archivio riservato di cui all'articolo 269.
2. Il verbale di cui al comma 1 contiene l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e di cessazione dell'intercettazione; nel medesimo verbale sono altresì annotati cronologicamente, per ogni comunicazione intercettata, i riferimenti temporali della comunicazione e quelli relativi all'ascolto, la trascrizione sommaria del contenuto, nonché i nominativi delle persone che hanno provveduto alla loro annotazione.
3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso ogni distretto di corte d'appello. Le operazioni di ascolto sono compiute mediante gli impianti installati presso la competente procura della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini.";
b) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
"3-ter. Ai procuratori generali presso la corte d'appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione, rispettivamente, dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3.";
c) i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
"4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il pubblico ministero deposita in segreteria i verbali e le registrazioni attinenti al procedimento insieme con i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, comunque non inferiore a quindici giorni, salvo che il tribunale, su istanza delle parti, tenuto conto del loro numero nonché del numero e della complessità delle intercettazioni, non riconosca necessaria una proroga.
5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il tribunale autorizza motivatamente il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la data di emissione dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari.
6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine di cui ai commi 4 e 5, hanno facoltà di prendere visione dei verbali e dei decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere visione delle videoregistrazioni o cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. È vietato il rilascio di copia dei verbali, dei supporti e dei decreti.";
d) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
"6-bis. È vietato disporre lo stralcio delle registrazioni e dei verbali attinenti al procedimento prima del deposito previsto dal comma 4. 6-ter. Scaduto il termine, il pubblico ministero trasmette immediatamente i decreti, i verbali e le registrazioni al tribunale, il quale fissa la data dell'udienza in camera di consiglio per l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono manifestamente irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il tribunale decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.";
e) i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
"7. Il tribunale, qualora lo ritenga necessario ai fini della decisione da assumere, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni acquisite ovvero la stampa in forma intelligibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.
7-bis. È sempre vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti, circostanze e persone estranei alle indagini. Il tribunale in ogni caso dispone che i nomi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni.
8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione delle registrazioni su supporto informatico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7".
La nuova disciplina burocratizza - anche in taluni casi di dubbia opportunità - la circolazione e gestione delle intercettazioni nell'ambito degli uffici giudiziari e la loro messa a disposizione ai difensori.
13. All'articolo 269 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. I verbali e i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente in un apposito archivio riservato tenuto presso l'ufficio del pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione, con divieto di allegazione, anche solo parziale, al fascicolo.";
b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "non più soggetta a impugnazione" sono aggiunte le seguenti: "e delle stesse è disposta la distruzione nelle forme di cui al comma 3";
c) ai commi 2 e 3, la parola: "giudice", ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: "tribunale".
Si tratta di interventi analoghi a quelli di cui al comma precedenti ed aventi analoghe finalità. Comuni sono anche le perplessità in relazione all'effettiva opportunità dell'intervento.
14. All'articolo 270 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del presente codice, nonché per l'accertamento dei delitti di cui agli articoli 241, 256, 257, 416-ter, 419, 600-ter, secondo comma, e 600-quinquies del codice penale, e non siano state dichiarate inutilizzabili nel procedimento in cui sono state disposte".
La norma mira a restringere ulteriormente rispetto a quanto già previsto la possibilità di utilizzare i risultati di un'intercettazione nell'ambito di un procedimento diverso da quello in relazione al quale è stata disposta.
La previsione attualmente vigente ne consente, infatti, l'utilizzo in tutti i casi nei quali è previsto l'arresto in flagranza mentre la nuova disposizione ne limita l'utilizzabilità solo ai reati più gravi.
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