La Robin Tax sugli extra-profitti delle società energetiche è stata bocciata dalla Consulta. ?Ma chi ha versato più del dovuto non verrà risarcito dall’erario. Mentre quando si sbaglia a scapito di privati sono loro a doverne rispondere

Ex tunc o ex nunc? Chiunque abbia chinato la testa su libri di diritto conosce la fondamentale differenza tra le due espressioni quando si parla di effetti di un atto giuridico. Con la prima si intende la retroattività di un atto, sia esso una sentenza o una legge. Ad esempio, se un contratto è nullo, la cancellazione degli effetti avviene fin dal momento in cui è entrato in vigore, non da quando è stata pronunciata la nullità: ex tunc, appunto. Ex nunc, invece, significa “da ora in poi” e le leggi hanno effetto per il futuro. In particolar modo la nostra Costituzione sancisce all’articolo 25 l’irretroattività della legge penale, principio di civiltà presente da millenni in Occidente. Diverso il caso in cui venga abrogata una legge in quanto ritenuta incostituzionale. In linea di massima (vedremo le eccezioni), la norma viene abrogata ex tunc, in quanto illegittima sin dall’origine e anche i suoi effetti vengono travolti.

È con un po' di sorpresa, dunque, che abbiamo letto uno schema di provvedimento in consultazione dell’Autorità delle Comunicazioni (Agcom) che, in buona sostanza, si rimangia le precedenti tariffe stabilite a partire dal 2010 e ne propone di nuove con valore retroattivo. In sintesi: l’Agcom stabilisce i prezzi che gli operatori telefonici devono pagare a Telecom per l’accesso alla rete fissa. Alcuni concorrenti dell’ex-monopolista hanno fatto ricorso al Consiglio di Stato asserendo che l’Autorità fin dal 2010 aveva sbagliato metodologia di calcolo e quindi applicato tariffe troppo elevate. I giudici amministrativi hanno deciso che in effetti il provvedimento amministrativo non era adeguatamente motivato e che l’Agcom doveva “rivalutare motivatamente” la sua scelta. Di qui lo schema di provvedimento dell’Authority che non solo spiega meglio le ragioni dei suoi calcoli, ma propone nuove, meno care tariffe, rivedendo quelle riscosse a partire dal 2010: ex tunc, dunque.

Ora, a prescindere dal fatto che il Consiglio di Stato aveva chiesto ad Agcom di motivare meglio, non di cambiare il suo provvedimento, ammettiamo pure che i concorrenti di Telecom abbiano ragione e abbiano pagato troppo. Bene, non devono essere loro a rimetterci: ma gli investimenti fatti da Telecom nel frattempo e i minori dividendi per i suoi azionisti recenti chi li ripaga? Se l’errore è della Pubblica Amministrazione, essa è irresponsabile?

Ragionamento inverso da parte dei giudici della Corte Costituzionale a proposito della Robin Tax, inventata daTremonti come sovrattassa per gli extra-profitti che - a suo dire - affluivano nelle casse delle società energetiche. I nostri giudici costituzionali hanno stabilito che l’imposta era discriminatoria e non aveva riguardo al fondamentale principio della capacità contributiva quale presupposto della tassazione. Addirittura “profili di irrazionalità” sarebbero ravvisabili nell’individuazione della base imponibile, costituita dall’intero reddito, anziché dai soli “sovra-profitti”. Insomma, una gabella incostituzionale da eliminare. Attenzione però: in questo caso la Corte ha optato per una invalidità ex nunc, con la non banale conseguenza che chi ha dato ha dato (le imprese), chi ha avuto ha avuto (il fisco). Secondo la Corte, l’applicazione retroattiva delle sue sentenze deve tener conto degli squilibri al bilancio dello Stato tale da “implicare la necessità di una manovra finanziaria aggiuntiva” anche per rispettare “i parametri cui l’Italia si è obbligata” verso la Ue. In più gli augusti togati asseriscono che la rimozione ex tunc porterebbe “irrimediabile pregiudizio alle esigenze di solidarietà sociale” .

Abbiamo capito: la Corte si erge a giudice sia di quando è necessaria una nuova finanziaria (ma che ne sa?), sia di quando le sue sentenze non sono “solidaristiche” e già ciò è irragionevole. Inoltre dov’è la certezza del diritto? Avrebbe avuto il coraggio di non restituire una odiosa tassa di soggiorno imposta ai soli cittadini di religione ebraica o musulmana? Non credo proprio. Orbene, ex tunc o ex nunc sono di incerta applicazione: l’unica certezza è che lo Stato non risponde dei suoi errori e delle sue vessazioni.

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